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Dottorato di Ricerca in Neuroscienze
 
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Dottorato di Ricerca in Neuroscienze
Scuola di Specializzazione in Farmacologia Medica

Statuto del Dottorato di Ricerca in Neuroscienze

Art. 1

L’Università di Brescia (Facoltà di Medicina e Chirurgia), l’Università di Modena (Facoltà di Medicina e Chirurgia), l’Università di Pavia (Facoltà di Scienze Matematiche , Fisiche e Naturale) e la II Università di Roma (Facoltà di Medicina e Chirurgia) si consorziano al fine di costituire la Scuola di Dottorato di Ricerca in "Neuroscienze" con sede amministrativa presso l’Università di Brescia, secondo il DPR 382 dell’11/07/1980 e delle direttive ministeriali ad esso seguite.

Art. 2

Il Corso di Dottorato di ricerca ha la durata di 4 anni accademici. Il Corso comprende attività di ricerca, insegnamenti monografici e cicli di seminari. La frequenza in laboratorio, ai corsi ed ai seminari è obbligatoria.
Per lo svolgimento dell’attività di ricerca e di studio ogni allievo è affidato ad un docente che ha il compito di indirizzarlo ed assisterlo.
L’allievo dal secondo anno in poi, all’inizio dell’anno deve presentare al Coordinatore il proprio programma di ricerca, discusso con il docente. Il Coordinatore approva e modifica, sentito il parere del Collegio dei Docenti, il piano di ricerca e di studio presentato dall’allievo. Scopo del Dottorato in oggetto è quello di portare al titolo di Dottore di Ricerca in "Neuroscienze", fornendo le conoscenze teoriche e pratiche per rendere i dottorandi idonei a svolgere attività di ricerca di un settore in fase di grande espansione e tecnologicamente avanzato. L’attività di ricerca deve portare a contributi originali nei quali sia chiaramente individuabile l’apporto personale dell’allievo. Gli allievi potranno svolgere parte delle loro ricerche presso gli altri Istituti italiani o stranieri, in accordo con il Coordinatore, se di durata inferiore ai 6 mesi, ovvero con l’approvazione del Collegio dei Docenti, se di durata superiore ai 6 mesi e secondo quanto stabilito dall’art. 72 del DPR 382 e dalla circolare MPI n. 41 del 05/02/1986.

Art. 3

Organo del Corso di Dottorato di Ricerca in "Neuroscienze" è il Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato presieduto dal Coordinatore del Corso.

Art. 4

Il Coordinatore del Corso è nominato dal Rettore dell’Università di Brescia su indicazione del Collegio dei Docenti.

Art. 5

Il primo anno saranno ammessi un numero massimo di 5 allievi ai quali potranno essere aggiunti fino ad un massimo di 5 allievi con fondi extra - universitari.

Art. 6

Le attività di insegnamento e ricerca saranno effettuate nei seguenti settori:
- Biologia cellulare del neurone
- Neurobiologia molecolare
- Neuroembriologia
- Neuroanatomia
- Istochimica e immunoistochimica
- Neurofisiologia
- Tecniche di elettrofisiologia, biochimica e neurochirurgia sperimentale
- Neuropatologia sperimentale
- Neurochimica
- Neurofarmacologia
- Neuroendocrinologia
- Neurobiologia del comportamento
- Neurologia sperimentale
- Psichiatria biologica sperimentale
- Trasferimento di geni in vivo e in vitro: modelli sperimentali
- Neurologia clinica
- Psicobiologia e psicologia
- Neurochirurgia
- Psicopatologia
- Psichiatria

Art. 7

L’insegnamento di queste discipline verrà impartito secondo le seguenti modalità:

a) corsi monografici semestrali di almeno 20 ore (uno o due per anno)
b) Cicli di seminari per almeno 20 ore (uno o due per anno)
c) Attività di ricerca a tempo libero
d) Uno o due "stage" semestrali da svolgere presso centri specializzati.

Art. 8

Il Corso si svolge nell’arco di 4 anni, distribuiti secondo la struttura seguente:
- 1° biennio di formazione
- 2° biennio di specializzazione

Nel corso del primo biennio verranno eseguiti gli insegnamenti a carattere propedeutico (Biologia cellulare del neurone, Neurobiologia molecolare, Neuroembriologia, Neuroanatomia, Istochimica e immunoistochimica, Neurofisiologia, Tecniche di elettrofisiologia, biochimica e neurochirurgia sperimentale, Neurochimica, Trasferimento di geni in vivo e in vitro: modelli sperimentali) e sarà posta l’attenzione sulle tecniche di ricerca in neurochimica (analisi biochimiche, binding, radioimmunoassay, tecniche di microscopia elettronica, tecniche di ultracentrifugazione frazionata, ecc) e neurofisiologia (elettrofisiologia con microelettrodi, registrazioni potenziali intra ed extra cellulari, tecniche di neurochirurgia sperimentale, tecniche stereotassiche) e psicologia sperimentale (registrazioni di comportamenti spontanei e tecniche di condizionamento operativo).

Nel biennio di specializzazione il dottorando completerà la propria formazione culturale in campo specifico (Neuropatologia sperimentale, Neurofarmacologia, Neuroendocrinologia, Neurobiologia del comportamento, Neurologia sperimentale, Psichiatria biologica sperimentale, Neurologia clinica, Psicobiologia e psicologia, Neurochirurgia, Psicopatologia, Psichiatria).

Art. 9

Il Consiglio dei Docenti stabilisce annualmente il programma dei corsi monografici semestrali e dei cicli di seminari, fornisce l’elenco dei docenti responsabili e dei collaboratori, fissa il calendario dei seminari per la verifica dell’attività di ricerca dei corsi e il buon andamento dei rapporti tra la Scuola e i gruppi di ricerca.
Il Collegio dei Docenti partecipa alle verifiche periodiche del profitto di studio e di ricerca dei dottorandi e alla verifica finale del lavoro di tesi. Formula infine proposte sui piani di studio e di ricerca da definire annualmente.
Nuove proposte di consorzi o convenzioni con Università o Enti di ricerca italiani o stranieri sono prese in esame sei mesi prima dell’inizio di ogni anno dal collegio dei docenti che dà la sua approvazione.

Art. 10

Possono accedere al Corso di Dottorato di Ricerca in "Neuroscienze" i laureati in Medicina e Chirurgia, Scienze Biologiche, Farmacia, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Fisica e Medicina Veterinaria.
L’ammissione al corso è regolata dall’Art. 71 del DPR 382 dell’11/07/80. La Commissione per l’esame di ammissione può ammettere al concorso laureati che non abbiano titolo specifico, ma che documentino un’adeguata preparazione nelle scienze biologiche.

Art. 11

Alla fine di ogni anno l’allievo dovrà tenere una relazione scritta sulle ricerche svolte. In base ai dati delle relazioni il Collegio dei Docenti, sentito il parere del docente supervisore e valutata anche l’assuidità e l’impegno dell’allievo, può proporne al Rettore il proseguimento nel corso di dottorato. Se il rendimento della ricerca fosse risultato insufficiente, potrà essere proposta l’esclusione del candidato dal proseguire le ricerche. Alla fine del dottorato di ricerca, l’allievo è tenuto a presentare al Collegio dei Docenti una tesi finale scritta, che potrà includere lavori pubblicati duranti il periodo di frequenza al corso di dottorato, sui risultati conseguiti nell’attività di ricerca. Il Consiglio dei Docenti, sentito il parere del docente supervisore formula una relazione contenente un giudizio complessivo sul candidato e sulle ricerche da lui svolte.

Art. 12

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del DPR 11/07/1980, n. 382 e successive circolari integrative del MPI.

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